Art. 3.

      1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipazione all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non superiore a quindici giorni per

 

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ogni semestre di carcerazione da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».