1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipazione all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata non superiore a quindici giorni per